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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2691 del Codice Civile

Articolo 2691 del Codice Civile

L’ art. 2691 del Codice Civile è rubricato “Altre domande e atti soggetti a trascrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.



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