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Articolo 270 del Codice Civile

L’articolo 270 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione attiva e termine”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 270 del Codice Civile italiano: 

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Si applica l’articolo 245.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata
qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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