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16 Ottobre 2026
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Articolo 2703 del Codice Civile

L’ art. 2703 del Codice Civile è rubricato “Sottoscrizione autenticata“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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