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Articolo 2706 del Codice Civile

L’ art. 2706 del Codice Civile è rubricato “Conformità tra originale e riproduzione del telegramma“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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