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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2723 del Codice Civile

Articolo 2723 del Codice Civile

L’ art. 2723 del Codice Civile è rubricato “ Patti posteriori alla formazione del documento “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

). Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.



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