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Articolo 2741 del Codice Civile

L’ art. 2741 del Codice Civile è rubricato “Concorso dei creditori e cause di prelazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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