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16 Ottobre 2026
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Articolo 2748 del Codice Civile

L’ art. 2748 del Codice Civile è rubricato “Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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