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16 Ottobre 2026
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Articolo 2755 del Codice Civile

L’ art. 2755 del Codice Civile è rubricato “Spese per atti conservativi o di espropriazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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