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Articolo 2757 del Codice Civile

L’ art. 2757 del Codice Civile è rubricato “Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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