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17 Ottobre 2026
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Articolo 2760 del Codice Civile

L’ art. 2760 del Codice Civile è rubricato “Crediti dell’albergatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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