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16 Ottobre 2026
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Articolo 2765 del Codice Civile

L’ art. 2765 del Codice Civile è rubricato “Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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