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Articolo 2777 del Codice Civile

L’ art. 2777 del Codice Civile è rubricato “Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751-bis nell’ordine seguente:
a) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all’articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751-bis

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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