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16 Ottobre 2026
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Articolo 2785 del Codice Civile

L’ art. 2785 del Codice Civile è rubricato “Rinvio a leggi speciali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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