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Articolo 279 del Codice Civile

L’ art. 279 del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità per il mantenimento e l’educazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 279 del Codice Civile italiano:

In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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