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Articolo 2798 del Codice Civile

L’ art. 2798 del Codice Civile è rubricato “Assegnazione della cosa in pagamento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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