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Articolo 2800 del Codice Civile

L’ art. 2800 del Codice Civile è rubricato “Condizioni della prelazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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