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Articolo 2834 del Codice Civile

L’ art. 2834 del Codice Civile è rubricato “Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio, sotto pena dei danni, l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell’art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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