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17 Ottobre 2026
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Articolo 2840 del Codice Civile

L’ art. 2840 del Codice Civile è rubricato “Certificato dell’iscrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’art. 2664.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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