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17 Ottobre 2026
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Articolo 2844 del Codice Civile

L’ art. 2844 del Codice Civile è rubricato “Azioni e notificazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all’ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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