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16 Ottobre 2026
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Articolo 2846 del Codice Civile

L’ art. 2846 del Codice Civile è rubricato “Spese d’iscrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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