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Articolo 2852 del Codice Civile

L’ art. 2852 del Codice Civile è rubricato “Grado dell’ipoteca“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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