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16 Ottobre 2026
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Articolo 2863 del Codice Civile

L’ art. 2863 del Codice Civile è rubricato “Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Finchè non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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