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Articolo 2872 del Codice Civile

L’ art. 2872 del Codice Civile è rubricato “Modalità della riduzione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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