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16 Ottobre 2026
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Articolo 2917 del Codice Civile

L’ art. 2917 del Codice Civile è rubricato “Estinzione del credito pignorato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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