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Articolo 2939 del Codice Civile

L’ art. 2939 del Codice Civile è rubricato “Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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