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Articolo 2953 del Codice Civile

L’ art. 2953 del Codice Civile è rubricato “Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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