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16 Ottobre 2026
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Articolo 2954 del Codice Civile

L’ art. 2954 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione di sei mesi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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