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Articolo 309 del Codice Civile

L’articolo 309 del Codice Civile è rubricato “Decorrenza degli effetti della revoca”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 309 del Codice Civile italiano: 

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata
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