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Articolo 41 del Codice Civile

L’articolo 41 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 41 del Codice Civile italiano:

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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