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Articolo 42 del Codice Civile

L’articolo 42 del Codice Civile è rubricato “Diversa destinazione dei fondi”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 42 del Codice Civile italiano: 

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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