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16 Ottobre 2026
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Articolo 431 del Codice Civile

L’ art. 431 del Codice Civile è rubricato “ Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 43 del Codice Civile italiano:

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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