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Articolo 469 del Codice Civile

L’ art. 469 del Codice Civile è rubricato “ Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 469 del Codice Civile italiano:

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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