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Articolo 561 del Codice Civile

L’ art. 561 del Codice Civile è rubricato “ Restituzione degli immobili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 561 del Codice Civile italiano:

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Versione precedente
Articolo modificato come sopra con L. 182/2025.

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Breve spiegazione

L’articolo 561 c.c. disciplina la restituzione dei beni immobili a seguito di azione di riduzione. In breve, l’azione di riduzione è quell’azione che consente al legittimario leso o pretermesso di essere reintegrato nella propria quota di legittima. La nroma disciplina le condizioni alle quali il bene donato e trasferito a terzi può essere recepurato dal legittimario. 
Esempio:
L’articolo in esame ha avuto una recente modifica che ha assicurato una migliore circolazione dei beni immobili soggetti a donazione, limitando il rischio per il terzo acquirente. 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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