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Articolo 643 del Codice Civile

L’ art. 643 del Codice Civile è rubricato “ Amministrazione in caso di eredi nascituri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 643 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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