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Articolo 649 del Codice Civile

L’ art. 649 del Codice Civile è rubricato “ Acquisto del legato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 649 del Codice Civile italiano:

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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