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Articolo 672 del Codice Civile

L’ art. 672 del Codice Civile è rubricato “ Spese per la prestazione del legato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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