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Articolo 717 del Codice Civile

L’ art. 717 del Codice Civile è rubricato “ Sospensione della divisione per ordine del giudice ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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