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Articolo 739 del Codice Civile

L’ art. 739 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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