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17 Ottobre 2026
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Articolo 745 del Codice Civile

L’ art. 745 del Codice Civile è rubricato “ Frutti e interessi ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.





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