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Articolo 768 del Codice Civile

L’ art. 768 del Codice Civile è rubricato “ Alienazione della porzione ereditaria ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.

Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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