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Articolo 768 octies del Codice Civile

L’ art. 768 octies del Codice Civile è rubricato “ Controversie ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame stabilisce che, prima di adire il tribunale per le controversie in materia di patto di famiglia, è obbligatorio tentare una conciliazione davanti agli organismi preposti.
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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