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16 Ottobre 2026
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Articolo 830 del Codice Civile

L’ art. 830 del Codice Civile è rubricato “ Beni degli enti pubblici non territoriali”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Beni degli enti pubblici non territoriali.

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.





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