Articolo 828 del Codice Civile

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L' art. 828 del Codice Civile è rubricato “ Condizione giuridica dei beni patrimoniali.Beni immobili vacanti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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