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Articolo 908 del Codice Civile

L’ art. 908 del Codice Civile è rubricato “Scarico delle acque piovane”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina lo scolo delle acque piovane, stabilendo che il proprietario deve costruire i tetti in modo che l’acqua piovana scoli nel proprio terreno e non in quello del vicino. Egli, quindi, non può far defluire l’acqua nel fondo altrui. 
Il secondo comma prevede che, ove esistano colatoi pubblici, il proprietario del fondo debba provvedere all’immissione delle acque in tali sistemi di scarico, nel rispetto dei regolamenti locali e delle leggi sulla polizia idraulica.
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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