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Articolo 909 del Codice Civile

L’ art. 909 del Codice Civile è rubricato “Diritto sulle acque esistenti nel fondo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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