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Articolo 928 del Codice Civile

L’ art. 928 del Codice Civile è rubricato “Pubblicazione del ritrovamento”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Breve spiegazione

L’articolo 928 del Codice Civile riguarda la procedura da seguire quando qualcuno trova un oggetto smarrito e non conosce il proprietario. In questo caso, l’oggetto deve essere consegnato al Sindaco del Comune in cui è stato trovato. 
Il Sindaco, per rendere noto pubblicamente che l’oggetto è stato consegnato, provvede a pubblicare un avviso nell’albo pretorio per due domeniche successive, e ogni pubblicazione deve restare affissa per tre giorni consecutivi. Lo scopo è permettere al proprietario di venire a conoscenza del ritrovamento.
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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