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16 Ottobre 2026
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Articolo 934 del Codice Civile

L’ art. 934 del Codice Civile è rubricato “Opere fatte sopra o sotto il suolo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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