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Articolo 961 del Codice Civile

L’ art. 961 del Codice Civile è rubricato “Pagamento del canone.”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione.

Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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