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Articolo 67 vicies del Codice del Consumo

L’articolo 67 vicies del Codice del Consumo, è rubricato “Composizione extragiudiziale delle controversie”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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