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AvvocatoDigitale.comBlogCodice ConsumoArticolo 70 del Codice del Consumo

Articolo 70 del Codice del Consumo

L’articolo 70 del Codice del Consumo, è rubricato “Pubblicità”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.
Le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.

2. È fatto obbligo all’operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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